Con la sentenza n. 12597/2017 la Cassazione Civile, sez. III, ha stabilito che in caso di interventi chirurgici non necessari, anche se andati a buon fine, si configura colpa medica, con conseguente risarcimento al paziente, se esistono valide terapie mediche alternative.
Questa sentenza pone un freno a tutti quei chirurghi che con troppa facilità eseguono interventi chirurgici inutili!
Per esempio, per la semplice rimozione di un filler riassorbibile, anche se si è formato un granuloma da corpo estraneo o un nodulo calcificato, esistono svariate ed efficaci soluzioni con terapia medica, anche in caso di filler a base di idrossiapatite. Esiste un consolidato protocollo da seguire e rispettive linee guida.
Se un chirurgo, o per lucro, o per acquisire il paziente in modo fraudolento, esegue chirurgia per la rimozione del filler o del granuloma, commette colpa medica ed il paziente ha diritto a risarcimento per lesione del diritto alla salute e per ingerenza indebita nella sfera psico-fisica della persona.
Il principio di dare la precedenza alle tecniche meno invasive, poi, per gradi, passare a quelle più invasive, se le prime hanno fallito, è un obbligo etico e professionale nei confronti di ogni paziente.
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