La Corte di Cassazione ha più volte sentenziato che qualora ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, con adeguati riferimenti scientifici, tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica ed adottate in sentenza, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella sentenza le motivazioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte in maniera precisa e particolareggiata.
Qualora il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, ricorre il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (Cass. civ., sez. trib., 21-11-2019, n. 3036).
Risulta quindi violato il dovere giudice di fornire adeguate motivazioni per le proprie decisioni, principio reiteratamente affermato dalla Corte di Cassazione.
- Sentenza n. 8460 del 5/06/2020,
- Ordinanza n. 15147 del 16/11/2018,
- Ordinanza n. 23637 del 21/11/2016,
- Ordinanza n. 25862 del 02/12/2011,
- Ordinanza n. 10688 del 24/04/2008.
La mancata o carente considerazione delle osservazioni di una parte ne lede i diritti fondamentali al contraddittorio e alla difesa.